martedì 30 marzo 2010

STATUTO DEL COMITATO SOLE PINETA

STATUTO DEL COMITATO SOLE PINETA

Premesse

Le attività che il Comitato Sole Pineta intende intraprendere sono quelle relative alla salvaguardia, alla tutela, agli interessi comuni del territorio.
La finalità del Comitato è quella di migliorare le condizioni di vita degli abitanti del territorio; non ha fini e scopi di lucro ed è fondato unicamente sull’attività gratuita da parte dei cittadini residenti e dimoranti sul territorio.
Per i fini previsti il Comitato può organizzare e promuovere riunioni, manifestazioni, feste ed ogni altra iniziativa che sarà ritenuta utile.


Articolo 1
Denominazione e sede

In data 4 febbraio 2010 si è costituito il Comitato denominato “Sole Pineta” con sede legale provvisoria in Perugia via Pennacchi n. 7 presso lo studio dell’Avvocato Maria Siniscalco.


Articolo 2
Finalità

Il Comitato costituito ha le seguenti finalità:
promozione di ogni attività volta al miglioramento della qualità della vita nel territorio denominato Sole Pineta;
promozione delle iniziative che siano finalizzate al recupero e al miglioramento dell’area territoriale e dei servizi;
elaborazione di interventi e progetti per lo sviluppo locale;
partecipazione dei cittadini residenti;
promozione della riqualificazione degli spazi pubblici e dell’area socio culturale dell’intero territorio.


Articolo 3
Composizione

Il Comitato è composto da tutti i soci, cittadini che abitano come residenti e dimoranti il territorio denominato Sole Pineta che volontariamente e gratuitamente intendono collaborare alle attività promosse dal Comitato per il conseguimento delle finalità di cui all’articolo 2.
La partecipazione al Comitato prescinde dal sesso, dalla religione o dalla razza dei singoli che vorranno farne parte.


Articolo 4
Organi e modalità di nomina

Organi del Comitato sono:
Assemblea generale composta da tutti i soci;
Consiglio direttivo, composto da un minimo di cinque ad un massimo di quindici membri. Sono eletti dall’Assemblea generale e rimangono in carica per la durata di anni due;
Coordinatore, nominato dal Consiglio direttivo;
Vice Coordinatore, nominato dal Consiglio direttivo.


Articolo 5
Attribuzioni degli organi

L’Assemblea è aperta a tutti i soci e ne possono far parte tutti i cittadini che hanno compiuto i quattordici anni.
L’Assemblea è convocata dal Coordinatore con avviso pubblico.
L’assemblea deve essere convocata almeno due volte all’anno per discutere la relazione che verrà letta dal Coordinatore ed avrà per oggetto l’operato del Comitato e dei suoi organi.
L’Assemblea fornisce indirizzi e suggerimenti che il Consiglio Direttivo dovrà seguire per la definizione degli obiettivi e la gestione delle problematiche del territorio.
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la metà più uno dei componenti, in seconda convocazione è validamente costituita se sono presenti almeno il 10% dei soci.
L’Assemblea delibera con la metà più uno dei presenti sulle seguenti materie:
nomina dei membri del Consiglio direttivo;
approvazione delle modalità di attuazione dei programmi del Comitato
delega dei poteri al Consiglio direttivo.
L’Assemblea delibera con la maggioranza dei 2/3 dei presenti su:
scioglimento del Comitato;
Modifiche dello Statuto.
L’Assemblea è presieduta dal Coordinatore, o in sua assenza dal Vice Coordinatore. Il Coordinatore provvederà alla nomina del Segretario.

Il Consiglio direttivo dura in carica due anni ed esercita le se funzioni fino alla nomina del nuovo Consiglio. In linea di massima si riunisce una volta al mese per discutere sulle iniziative promosse e da promuovere. Attua e coordina i programmi stabiliti dall’Assemblea; nomina il Coordinatore e i componenti dei gruppi di lavoro; si esprime sulle questioni di urgenza. Su tutti gli aspetti indicati il Consiglio relaziona all’Assemblea.

Il Coordinatore svolge la funzione di rappresentante del Comitato, convoca l’Assemblea almeno due volte all’anno o su richiesta di almeno un terzo dei componenti della stessa, indice e presiede, con diritto di voto, le riunioni del Consiglio direttivo ogni qual volta lo ritenga necessario o su richiesta di almeno metà dei componenti.


Articolo 6
Adesione

Al Comitato possono aderire i residenti e dimoranti a Sole Pineta che ne facciano richiesta, secondo le modalità del presente statuto.
I soci partecipano a pieno titolo alle attività dell’Assemblea generale, propongono i temi di discussione e di interesse per il territorio.
Nell’ambito delle attività relative all’attuazione dei programmi stabiliti dall’Assemblea possono partecipare tutti i cittadini che abbiano compiuto i quattordici ani di età, ma avranno diritto di voto solo i maggiorenni.
Ogni socio può recedere dal Comitato ed il recesso dovrà essere ratificato in una riunione del Consiglio direttivo.


Articolo 7
Scioglimento

Il Comitato si scioglie con il voto favorevole di almento i 2/3 dei componenti dell’Assemblea.


Articolo 8
Norme di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa richiamo al Codice Civile.